A seguito delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, riportiamo le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal prossimo lunedì 10 gennaio 2022 per i nostri associati, frequentatori e atleti di tutte le attività in palestra e presso i campi da tennis dai 12 anni in poi.
Infatti, ai sensi delle ultime modifiche normative, per accedere agli spogliatoi (delle palestre e del tennis), ai campi da tennis coperti, alle palestre dove svolgiamo attività sportiva di gruppo, di squadra, di contatto oltre che all’accesso al bar del tennis, sarà necessario avere la Certificazione Verde Rafforzata (noto come Super Green Pass). Vale a dire, dal prossimo 10 gennaio, fino al termine dello stato di emergenza o di nuovi variazioni meno restrittive da parte degli organi legislativi nazionali, che l’esito negativo dei tamponi anti-covid non garantirà più la possibilità di giocare presso i nostri campi coperti e di allenarsi in palestra o di utilizzare gli spogliatoi.
Per dare agli utenti maggiori informazioni, ecco di seguito un riporto della tabella disponibile sul sito ufficiale del Ministero. Queste informazioni, sono consultabili cliccando qui.
Quarantena / autosorveglianza e modalità per chi ha avuto contatto con un caso POSITIVO al Covid
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
PER I SOGGETTI VACCINATI CHE RISULTANO POSIVITI AL COVID-19 – isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
PER GLI AGONISTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19
Gli atleti agonisti che abbiano contratto infezione da Sars COV-2 dovranno dalla data di avvenuta negativizzazione chiedere, ai fini della ripresa dell’attività agonistica, il rinnovo della valutazione dell’idoneità (return to play). A giudizio del medico valutatore gli atleti saranno suddivisi in tre gruppi a seconda della tipologia di infezione (malattia lieve, moderata o severa). La visita è effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport con approfondimenti ed esami diagnostici precisi. Tali accertamenti vengono eseguiti non prima di 7 o di 14 giorni a seconda se gli atleti abbiano o non abbiano anamnesi negative per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare e abbiano o non abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 gg. precedenti, o abbiano o non abbiano la dose buster, siano guariti da infezione da Sars-COV-2 nei 120 giorni precedenti (link. https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq/varie/protocollo_rtp_ago_rev-2022-01-07-def.pdf)
Acquisita l’idoneità o l’attestazione di “Ritorno all’attività” l’atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l’attività.